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Convention on Internation Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvagge minacciate d'estinzione
E' la più
importante delle tre leggi descritte in questa pagina e
viene spesso indicata con il nome di "Convenzione di
Washington", ha validità internazionale e comprende
oltre al specie animali anche flora e prodotti derivati.
Potete trovare informazioni più dettagliate sul sito del
Corpo Forestale dello Stato oppure, selezionando
l'indirizzo http://www.cites.org ,potete consultare le pagine
ufficiali della convenzione, dove vengono anche elencate
tutte le specie suddivise per appendice. Il sito è
consultabile in Inglese, Spagnolo e Francese.
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Quì trovate il testo ufficiale della Convenzione di Washington siglato nell'omonima città il giorno 3 Marzo 1973 e ratificato a Bonn il 22 Giugno 1979 |
Cosa molto importante è che gli animali inclusi nella CITES sono suddivisi in 3 appendici:
Appendice I: comprende tutti gli animali a rischio di estinzione pertanto ne è vietato il commercio e la detenzione
Appendice II: comprende tutti gli animali che possono essere commercializzati se accompagnati da regolare certificato CITES dato che comunque potrebbero diventare specie a rischio di estinzione nel caso di sfruttamento eccessivo della specie
Appendice III: comprende tutti gli animali protetti dal paese di origine di cui, quindi, è vietata la detenzione, la vendita, l'importazione e l'esportazione
Per sapere se il tuo rettile è in CITES ed in questo caso in quale appendice è incluso consulta il documento ufficiale in formato Acrobat PDF
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La dicitura SP o SPP che trovate in queste pagine accanto ad alcuni nomi sta ad indicare che con quel nome vengono comprese, senza dover essere elencate, tutte le specie o le sottospecie appartenenti a quel genere. Un esempio: phelsuma spp indica che nell'appendice sono comprese tutte le specie e le sottospecie appartenenti al genere phelsuma.
La CITES è stata adottata nel nostro paese con la legge n.874 del 19 Dicembre 1975 (G.U.R.I. n.48 del 24 febbraio 1976) ed è entrata in vigore con la legge n.150 del 7 Febbraio 92 (G.U.R.I. n.44 del 22 febbraio 1992), successive modifiche sono state apportate con il D.L. n.2 del 12 gennaio 1993 (G.U.R.I. n.8 del 12 gennaio 1993) e con la legge n.59 del 13 marzo 1993 (G.U.R.I. n.60 del 13 marzo 1993). Prevede delle multe da 12 ai 200 milioni, l'arresto da tre mesi a due anni e il sequestro degli animali o dei prodotti derivati per chi commercializza, trasporta, espone o detiene specie animali o prodotti derivati incluse nell'appendice I della CITES. Le stesse sanzioni vengono applicate a chi commercializza, trasporta, espone o detiene specie animali o prodotti derivati incluse nelle appendici II e III sprovviste di certificato CITES. Fino ad ora abbiamo parlato di CITES come se esistesse un documento o un modulo standard ma in realta' non è così: in realtà il CITES è un numero e come tale puo' essere riportato su un qualunque pezzo di carta.
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I numeri telefonici degli Uffici Cites in Italia |
Attenzione : conservate sempre lo scontrino fiscale che testimonia il regolare acquisto dell'animale e tenetelo assieme al certificato. Il numero CITES può essere riportato anche su un comune foglio di carta bianco o direttamente sulla fattura, la sua validità dipende dal fatto che sia indicato il nome scientifico della specie, il numero di esemplari acquistati oltre ovviamente al timbro e la firma del negoziante.
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Acquistare all'estero conviene? |